IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  in  particolare
l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009,
la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle  Autorita'  indipendenti,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,  comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'  ridotta  del
30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007; 
  Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
e, in particolare, il comma 2, secondo il quale nei casi in  cui,  in
attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del  citato  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, venga riconosciuta  l'utilita'  degli  organismi
collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per  un  periodo
non superiore a due anni e  debbono,  inoltre,  prevedersi  ulteriori
obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da  corrispondere
ai componenti,  privilegiando  i  compensi  collegati  alla  presenza
rispetto  a  quelli  forfetari  od   onnicomprensivi   e   stabilendo
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
86, recante «Regolamento per il  riordino  degli  organismi  operanti
presso  il  Ministero  della  salute,  a  norma  dell'art.   29   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha disposto  la  conferma
dei seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute: a)
il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici  del
Ministero della salute, previsto dall'art. 1 della  legge  17  maggio
1999, n. 144; b) la Commissione per i  trapianti  allogenici  da  non
consanguineo di cui all'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52; c) la
Consulta tecnica permanente per  il  sistema  trasfusionale,  di  cui
all'art. 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;  d)  la  Commissione
permanente per la determinazione  dei  metodi  ufficiali  di  analisi
delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della  legge  30  aprile
1962, n. 283; e) la Commissione tecnica mangimi  di  cui  all'art.  9
della legge 15 febbraio 1963, n. 281; f) il  Comitato  rappresentanza
degli assistiti di cui all'art. 11 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  31  luglio  1980,  n.  620;  g)  la  Commissione  tecnica
nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello
di cui all'art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623; h) il Comitato
per le pari opportunita' di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; i) la  Commissione
medica d'appello di cui all'art. 38 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 novembre 1988, n. 566; 1) la Commissione nazionale  per
la formazione continua di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; m) il Consiglio
superiore di sanita' di cui all'art. 4  del  decreto  legislativo  30
giugno 1993, n. 266; n) la Commissione consultiva per i  fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  e
successive  modificazioni;  o)  la  Commissione  nazionale   per   la
definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di
cui all'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112; p) il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo  delle
malattie - CCM di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2004,  n.
138; q) il Comitato nazionale per  la  sicurezza  alimentare  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  2005,  n.  244;   r)   la
Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni  di  cui
all'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n.  266;  s)  la
Commissione consultiva del farmaco veterinario di  cui  all'art.  27,
comma 2, del  decreto  legislativo  6  aprile  2006  n.  193;  t)  la
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS di  cui  all'art.  1
della legge 5 giugno 1990, n. 135; 
  Visto l'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul  doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle
attivita' sportive di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n.
376; 
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione consultiva per i
biocidi di cui all'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 174; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per il  rilascio
delle licenze per la pubblicita' sanitaria prevista dall'art. 118 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  Visto l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 86,  che  ha  riordinato  la  Commissione  unica  sui
dispositivi medici, di cui all'art. 57 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289; 
  Visto l'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione nazionale per la
ricerca  sanitaria,  di  cui  all'art.  18,  comma  1,  del   decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 
  Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 86, che ha istituito  la  Commissione  unica  per  la
dietetica e la nutrizione, attribuendole i compiti della  Commissione
consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  111,  e
al decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  169,  nonche'  i  compiti
svolti dalla  Commissione  per  la  valutazione  delle  notifiche  da
effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei
nuovi ingredienti alimentari,  istituita  con  decreto  del  Ministro
della sanita' in data 2 marzo 1998,  in  esecuzione  del  regolamento
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
1997; 
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio   2007,   n.   86,   che   ha   riordinato   la    Commissione
interministeriale di' valutazione in materia di biotecnologie, di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206; 
  Visto l'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio  2007,  n.  86,  che  ha  previsto  per  tutti  gli  organismi
suindicati la durata in carica per tre anni, decorrenti dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso, quindi fino al 21 luglio  2010,
e che tre mesi prima della scadenza del termine di  durata  indicato,
ciascuno   degli   organismi   suddetti   presenti   una    relazione
sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ai  fini  della  valutazione
congiunta della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale
proroga della durata, da adottarsi con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; 
  Vista la relazione del Ministro della salute  del  20  maggio  2010
sull'attivita' svolta dal Nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici del Ministero della salute,  dalla  Commissione
per i  trapianti  allogenici  da  non  consanguineo,  dalla  Consulta
tecnica permanente per il sistema  trasfusionale,  dalla  Commissione
tecnica mangimi, dal Comitato rappresentanza degli  assistiti,  dalla
Commissione tecnica nazionale per  la  protezione  degli  animali  da
allevamento e da macello, dal  Comitato  per  le  pari  opportunita',
dalla  Commissione  medica  d'appello,  dal  Consiglio  superiore  di
sanita', dalla  Commissione  consultiva  per  i  fitosanitari,  dalla
Commissione  nazionale  per  la  definizione  e  l'aggiornamento  dei
livelli  essenziali  di  assistenza,  dal  Centro  nazionale  per  la
prevenzione ed il  controllo  delle  malattie  -  CCM,  dal  Comitato
nazionale per la sicurezza alimentare, dalla  Commissione  consultiva
del farmaco veterinario, dalla Commissione  nazionale  per  la  lotta
contro l'AIDS, dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'  sportive,  dalla
Commissione consultiva  per  i  biocidi,  dalla  Commissione  per  il
rilascio  delle  licenze  per   la   pubblicita'   sanitaria,   dalla
Commissione unica sui dispositivi medici, dalla Commissione nazionale
per la ricerca sanitaria, dalla Commissione unica per la dietetica  e
la nutrizione, dalla Commissione interministeriale di valutazione  in
materia di biotecnologie, per i  quali  si  valuta  positivamente  la
perdurante utilita' e se ne propone la proroga; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  a
tenore del quale: «la partecipazione agli organi collegiali [...]  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni  di
presenza  non  possono  superare  l'importo  di  euro  30  a   seduta
giornaliera»; 
  Tenuto conto che nella citata relazione del Ministro  della  salute
e' dato atto del rispetto, per il 2009, del tetto di  spesa  previsto
dall'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Preso  atto  delle  specifiche  professionalita'  e   dei   compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi per cui
si chiede la proroga; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga, per un biennio, dei suindicati organismi; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data 4 agosto 2010 concernente indirizzi interpretativi in materia di
riordino degli organismi collegiali e di riduzione  dei  costi  degli
apparati amministrativi; 
  Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le ragioni  di  cui  in  premessa,  sono  prorogati  per  un
biennio, a  decorrere  dal  22  luglio  2010,  i  seguenti  organismi
collegiali, previsti dal decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 86, operanti presso il Ministero della salute: 
    a) Nucleo di valutazione e verifica degli  investimenti  pubblici
del Ministero della salute; 
    b) Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo; 
    c) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale; 
    d) Commissione tecnica mangimi; 
    e) Comitato rappresentanza degli assistiti; 
    f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli  animali
da allevamento e da macello; 
    g) Comitato per le pari opportunita'; 
    h) Commissione medica d'appello; 
    i) Consiglio superiore di sanita'; 
    j) Commissione consultiva per i fitosanitari; 
    k) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza; 
    1) Centro nazionale per la  prevenzione  ed  il  controllo  delle
malattie - CCM; 
    m) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare; 
    n) Commissione consultiva del farmaco veterinario; 
    o) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS; 
    p) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per
la tutela della salute nelle attivita' sportive; 
    q) Commissione consultiva per i biocidi; 
    r) Commissione per il rilascio delle licenze per  la  pubblicita'
sanitaria; 
    s) Commissione unica sui dispositivi medici; 
    t) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; 
    u) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione; 
    v) Commissione interministeriale di  valutazione  in  materia  di
biotecnologie. 
  2. In sede di rinnovo della composizione degli organismi,  indicati
al comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 68, comma  2,
secondo periodo, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  sono
nominati in via  prioritaria  componenti  la  cui  sede  di  servizio
coincida con quella degli organismi collegiali stessi. 
  3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, la partecipazione agli organismi di cui al comma  1  e'
onorifica e puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni  di
presenza  non  possono  superare  l'importo  di  euro  30  a   seduta
giornaliera. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 20 ottobre 2010 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Letta 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 234